PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 594 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni, e si procede d'ufficio, se l'offesa è commessa contro un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, in occasione di attività operative svolte in situazioni di emergenza indotte da eventi critici di massa.
      La pena di cui al quarto comma è della reclusione da uno a tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato».